PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

      «1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori verificato, entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412».